D-Service, tramite questa sezione, ha lo scopo di indirizzare le esigenze dei clienti per quanto riguarda i reclami sui prodotti assicurativi offerti.

Cos’è un reclamo assicurativo?

Il reclamo assicurativo è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di Comer Sud Spa relativamente all’attività di intermediazione assicurativa svolta dalla medesima Comer Sud Spa (inclusi i collaboratori).

Come presentare un reclamo assicurativo?

I reclami assicurativi di pertinenza di Comer Sud spa vanno indirizzati per iscritto a Comer Sud spa stessa, specificando l’identificativo del reclamante con eventuale recapito telefonico e/o email, breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo e numero di polizza oggetto del reclamo, tramite una delle seguenti modalità:

Tutte le comunicazioni inviate ai suddetti recapiti che non riguardino specificatamente un contratto assicurativo non saranno trattate da Comer Sud spa.


Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può scrivere all’ IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42133206 oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente.

Tali reclami dovranno essere completi di:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla compagnia assicurativa o all’intermediario assicurativo e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello facsimile presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) all’indirizzo di cui sotto:
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, oltre a rivolgersi all’IVASS, come sopra spiegato, il reclamante può avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

  • mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010, attraverso la presentazione di una domanda all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli;
  • arbitrato, disciplinato dagli articoli 806 e successivi del codice di procedura civile, attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
  • convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i., la quale si applica per esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e controversie relative una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato.